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Il terzo datore di ipoteca ha diritto a liberare il bene dall'ipoteca ricorrendone i presupposti.

Con la Decisione N. 4677 del 21 marzo 2022 l'Arbitro Bancario e Finanziario presso la sede della Banca d'Italia di Palermo, ha stabilito che il TUB conferma la regola del codice civile quanto al diritto alla

riduzione dell’ipoteca in caso di pagamenti parziali che abbattano almeno del quinto l’entità del debito ma detta, però, una regola di maggior favore per il debitore rispetto al diritto comune, consentendogli la restrizione dell’ipoteca anche per le ipoteche volontarie, purché «dai documenti prodotti o da perizie, risulti che le somme ancora dovute per i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell’art. 38. L'arbitro ha affermato "le conseguenze della tesi della banca appaiono davvero paradossali"


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