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Domanda di Decreto Ingiuntivo Ex Art. 50 TUB?

L’art. 50 (Decreto Ingiuntivo) del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (“TUB”) riconosce alle banche il diritto di chiedere il decreto di ingiunzione previsto dall’art. 633 del codice di procedura civile “anche in base all’estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili, da uno dei dirigenti della banca interessata”, il quale dichiara altresì che “il credito è vero e liquido”.

Con l’Ordinanza del 24 dicembre 2020, n. 29577, la Corte di Cassazione rileva che, in caso di contestazione del decreto ingiuntivo, l’estratto conto certificato ai sensi dell’art. 50 TUB non possa costituire, di per sé, prova del credito vantato dalla banca nell’ambito del rapporto di conto corrente.


Al contrario, al fine di provare l’esistenza del credito, l’estratto conto prodotto in sede di richiesta di decreto ingiuntivo, deve essere caratterizzato da un contenuto sufficientemente dettagliato, tale da consentire al debitore opponente di prendere specificamente posizione in merito alle risultanze contabili ivi contenute. In questo senso, le evidenze contabili certificate dovranno concorrere alla produzione di una “documentazione chiara, in merito allo svolgimento del rapporto”, in quanto tale idonea a:

  • riprodurre integralmente “i dati annotati nella scheda di conto e relativi a tutte le operazioni effettuate sullo stesso”;

  • consentire la ricostruzione dello “sviluppo temporale del rapporto”; e

  • fornire una “descrizione analitica dei rapporti contestati”.

In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che l’allegazione di un documento cd. di “saldo conto”, unicamente riferibile “all’ultima fase di movimentazione del rapporto” e avente natura “meramente riepilogativa del debito finale”, in luogo degli “estratti conto periodici”, contenenti una descrizione dettagliata delle operazioni poste in essere dal correntista durante l’intera fase di esecuzione del rapporto, produca il duplice effetto di:

(i) precludere l’adempimento del dovere di contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte da parte dello stesso ingiunto; e

(ii) ostare all’apprezzamento giudiziale della veridicità e dell’esattezza del credito vantato, sfociando nella revoca del decreto ingiuntivo pronunciato a favore della banca in sede monitoria.



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